Vediamo come si diventa Presidente della Repubblica in Italia: i requisiti, l’elezione e la durata del mandato del Capo dello Stato.
In questi giorni si stanno tenendo le votazioni per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato uscente, Sergio Mattarella, non sembra essere disponibile ad un secondo mandato, anche se nulla può essere escluso fino alla fine.
Infatti l’incertezza è massima e l’accordo tra i partiti non pare essere dietro l’angolo. Tra l’altro, molte cose sono cambiate per via dell’emergenza Covid. Ad esempio non ci sono più i catafalchi, sostituiti da cabine che sono semplicemente igienizzabili.
Sino a questo momento i nomi che sono circolati come candidati per il Colle non sembrano mettere d’accordo molti partiti e così si procede nelle trattative. Si continua dunque a cercare colui o colei che sarà l’inquilino/a di elevato profilo per il Quirinale. Trovare la quadra non pare affatto facile in questo momento.
Allo stato attuale la sola certezza è quanto prevede la Costituzione per l’elezione del Capo dello Stato. A tal proposito l’articolo 83 recita quanto segue.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Quindi l’articolo 84 della Costituzione afferma.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Quanto alla durata del mandato, l’articolo 85 della Costituzione recita.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
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Dunque lo stesso articolo della Costituzione prosegue ai seguenti commi.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.