Il decreto Sostegni-ter (Dl 4/2022) ha previsto l’estensione dell’indennizzo anche a chi ha subito un danno biologico permanente causato dal vaccino anti Covid raccomandato.
Il decreto legge Sostegni-ter (Dl 4/2022) prevede che le persone che riportano un danno biologico permanente dovuto alla vaccinazione anti Covid “raccomandata” hanno diritto ad un indennizzo.
I risarcimenti verrebbero erogati attraverso un fondo da 50 milioni di euro per il 2022 e di ulteriori 100 milioni per il 2023.
Il risarcimento per i vaccini obbligatori è già previsto dalla legge 210/1992, esclusi dunque coloro che si vaccinano seguendo le indicazioni generali.
All’articolo 1 la legge 210 del 25/02/1992 stabilisce che
chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
Con il nuovo decreto viene esteso il diritto ad un risarcimento anche a chi riporta danni permanenti a causa di vaccinazione anti Covid raccomandata dall’autorità sanitaria italiana.
Il decreto stabilisce.
L’indennizzo spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana. Al relativo onere, valutato in 50 milioni di euro per l’anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nel bilancio del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonchè al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondersi da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio.
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Chi ritiene di averne diritto deve fare riferimento alla propria Regione di residenza. Dovrà procedere all’invio della domanda e dei documenti necessari alla Asl di competenza nel territorio in cui il cittadino ha la propria residenza.
Dopodiché la Asl procederà all’istruttoria e verificherà la documentazione ricevuta sia completa. Quindi manderà i documenti alla Commissione medica ospedaliera che convocherà il cittadino per una visita. La CMO dovrà verificare il nesso causale fra danno subito e vaccino anti Covid nonché la gravità e la tempestività della domanda.
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Infine la Commissione manderà il verbale al cittadino che potrà fare ricorso al Ministero della Salute entro 30 giorni. Per fare ricorso dovrà procedere all’invio al “Ministero della Salute Dipartimento Professioni Sanitarie Ufficio XV Via Giorgio Ribotta, 5 00144 ROMA”.